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Lo Statuto

Articolo 1

E’ costituita un’Organizzazione di Volontariato nella forma di associazione non riconosciuta denominata “RELIGIONS FOR PEACE ITALIA ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO” in breve “RELIGIONS FOR PEACE ITALIA ODV”
L’Associazione attualmente iscritta all’anagrafe delle onlus, assume nella propria denominazione la qualificazione di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (in breve onlus) che viene inserita in qual si voglia segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.
L’Associazione si conforma alle disposizione di cui al decreto legislativo n. 460/97 e utilizza la qualifica di onlus fino al momento in cui verrà iscritta al registro unico del Terzo Settore nella sezione ODV.
Da quel momento l’Associazione si configura quale associazione di volontariato ai senso degli artt. 32 e segg. del DL n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore) nonché dei principi generali dell’ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro neppure indiretto di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Dal momento dell’iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore, assume la qualifica di organizzazione di volontariato e la denominazione, conseguentemente, diventa “Religions for Peace/Italia – ODV”. Dal momento dell’acquisizione della qualifica di denominazione che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita negli atti, nella corrispondenza ed in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.
L’Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.
L’Associazione è affiliata in qualità di Sezione Italiana a “Religions for Peace International” ed è membro di “Religions for Peace Europe.

Articolo 2

L’Associazione ha sede in Comune di Roma all’indirizzo determinate dal Consiglio Direttivo e pubblicizzato nelle forme di legge.

Articolo 3

Scopo e attività istituzionali
A) Attività Istituzionali

L’Associazione, senza scopo di lucro, persegue, in via esclusiva finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nel settore della cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale, e in particolare:

  • L’Associazione nasce con lo scopo di promuovere la cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza attraverso una positiva visione e azioni condivise delle comunità religiose per la rimozione degli ostacoli alla pace, attraverso la trasformazione dei conflitti, la promozione di società giuste e armoniose, il sostegno allo sviluppo umano e la protezione del pianeta.

  • L’Associazione promuove la cooperazione per la pace delle comunità religiose attraverso la reciproca conoscenza ed il dialogo, l’evidenziazione dei valori condivisi e la loro traduzione in una concreta azione multi-religiosa per la pace.

  • L’Associazione promuove la cooperazione multi-religiosa per la pace nel rispetto delle differenze religiose, con l’azione basata sui valori condivisi, tutelando l’identità ed il modello organizzativo di ogni comunità religiosa e supportando le realtà multi-religiose a livello locale.

  • L’Associazione persegue le proprie finalità svolgendo attività nei settori della promozione della cultura, dell’istruzione e formazione, della tutela dei diritti civili, della tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente.

Non potrà compiere attività diverse da quelle istituzionali suddette ad eccezione delle attività direttamente connesse e nel rispetto delle condizione e dei limiti di legge; tali attività riguarderanno i seguenti campi di azione:

  • Assistenza sociale e socio sanitaria:

    • Costituzione di laboratori per l’accoglienza delle specificità religiose e culturali negli ospedali che prevedano la formazione all’accoglienza di malati di tradizioni religiose diverse dalla cristiana.

    • Costituzione e cura di luoghi di culto nei vari ospedali e case di cura in Italia per favorire la conoscenza e il dialogo tra credenti di tradizioni religiose diverse.

    • Costituzione di laboratori per l’accoglienza delle specificità religiose e culturali nelle carceri che prevedano la formazione all’accoglienza di carcerati di tradizioni religiose diverse dalla cristiana.

  • Formazione:

    • Corsi di formazione al dialogo ed all’accoglienza reciproca, aperti alla popolazione, per avviare un dialogo tra diverse culture religiose e ridurre gli impatti negativi della immigrazione.

    • Corsi di formazione per immigrati di varie culture e provenienze, per aiutarli ad inserirsi nel contesto sociale italiano.

  • Promozione di tradizioni e patrimoni d’interesse artistico e storico:

    • Diffondere la conoscenza del patrimonio culturale artistico e storico e le tradizioni del nostro Paese presso gli immigrati in modo da consentire un maggiore rispetto e apprezzamento del patrimonio stesso e la partecipazione fattiva e consapevole alle nostre tradizioni.

    • Promuovere la conoscenza delle culture dei paesi di origine degli immigrati per favorire comprensione e accettazione presso la popolazione italiana.

    • Promozione di attività musicali, cinematografiche e culturali in genere per favorire l’incontro e la fecondazione reciproca tra diverse culture e religioni.

  • Valorizzazione della natura e dell’ambiente:

    • Eventi ed iniziative per sensibilizzare alla responsabilità verso la “salute” del pianeta.

  • Tutela dei diritti civili:

    • Promozione di iniziative che riguardano il diritto all’autodeterminazione dei popoli, il diritto alla vita, il diritto alla libertà e alla sicurezza, il diritto a non essere sottoposto ad ingiuste forme di detenzione, schiavitù o servitù, la libertà di movimento e residenza, il diritto all’eguaglianza davanti la legge, come:

      • Edizione di un calendario multireligioso denominato “I CALENDARI di Religions for Peace”.

      • Organizzazione di convegni nazionali ed internazionali su temi quali i diritti umani, con particolare riferimento alla libertà religiosa e libertà di coscienza.

      • Organizzazione di eventi nelle scuole di ogni ordine e grado per la conoscenza reciproca delle diversità religiose, in particolare attraverso la condizione delle feste delle varie tradizioni.

      • Promozioni di incontri e convegni per promuovere il ruolo paritario delle donne nelle comunità religiose.

      • Organizzazione di viaggi culturali, pellegrinaggi, ed incontri con realtà interreligiose in varie parti del mondo.

Le modalità di funzionamento, la disciplina del personale, l’erogazione dei servizi, la gestione e l’accesso alle strutture dell’ente saranno disciplinati da un regolamento di amministrazione che sarà approvato da parte dell’Assemblea dei soci.

Per il raggiungimento di tale scopo l’associazione esercita, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale.

B) Attività diverse

Al fine di procurare i mezzi necessari per il perseguimento degli scopi istituzionali, e pertanto in via strumentale a questi, l’Associazione può svolgere anche le seguenti attività diverse, che dovranno essere secondarie rispetto all’attività principale sopra indicata nel rispetto dei parametri anche quantitativi stabiliti dal decreto ministeriale previsto dall’art. 6 del cts.

C) Modalità di esercizio

L’Associazione esercita le attività sopra individuate prevalentemente a favore di terzi ed avvalendosi in via prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle
persone aderenti agli enti associati.
L’Associazione può infine raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo.
Tale attività può anche essere esercitata mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore.

Articolo 4

Associati
A) Numero degli associati

L’Associazione deve essere formata da almeno sette associati persone fisiche o da almeno tre organizzazioni di volontariato; qualora tale numero si riducesse esso dovrà essere integrato entro un anno come previsto dal comma 1-bis dell’articolo 32 del cts.
Possono far parte dell’Associazione anche altri enti del terzo settore o enti senza scopo di lucro nel rispetto del limite percentuale stabilito dall’articolo 32 del cts.

B) Categorie di associati

Gli associati si dividono in:

  • Volontari: sono coloro che svolgono attività in favore dell’Associazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per il raggiungimento della scopo della ODV in modo personale, spontaneo e gratuito.

  • Ordinari: sono i fondatori che non siano volontari e coloro che, successivamente alla costituzione della ODV, senza svolgere attività di volontariato, intendono parteciparvi perchè ne condividono le finalità e gli scopi.

C) Ammissione

L’ammissione avviene con delibera del Consiglio Direttivo e su domanda dell’interessato.
L’organo amministrativo deve rispondere entro i 60 (sessanta) giorni dalla domanda; in esito all’ammissione il richiedente è iscritto nel libro degli associati.
L’eventuale rigetto va motivato e chi ha proposto la domanda può chiedere che sul rigetto si pronunci l’assemblea degli associati.

D) Diritti e doveri

Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell’Associazione che è organizzata secondo il principio generato della democraticità della struttura e dell’assenza di discriminazione fra le persone.
Gli associati sono dunque tenuti all’adempimento, sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni associative, fra i quali l’obbligo di contribuire alle necessità economiche dell’Associazione mediante il pagamento della quota associativa fissata periodicamente dall’organo amministrativo.
Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri dell’Associazione (libro degli associati, libro dei verbali dell’Assemblea, libro dei verbali del Consiglio Direttivo) facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale, entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta, ne consentirà gratuitamente l’esame personale presso la sede dell’Associazione con facolta di farne copie ed estratti a spese dell’Associazione.
La qualità di associato è intrasmissibile.

Articolo 5

Volontari

L’Associazione nello svolgimento della propria attività si avvale in modo prevalente dell’opera dei volontari propri associati o dei volontari aderenti agli enti associati.
Può avvalersi anche dell’opera di terzi volontari.
Tutti i volontari devono essere iscritti in un apposito Registro dei Volontari.
L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.
Allo stesso sono rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni eventualmente stabilite dal Consiglio Direttivo; sono in ogni caso esclusi rimborsi spese di tipo forfettario.
La qualità di volontario e incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinate o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito dall’Associazione.
I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonchè per la responsabilità civile verso i terzi.

Articolo 6

Recesso ed esclusione

La qualifica di associato è a tempo indeterminato, ma l’associato può recedere in ogni tempo dall’Associazione dandone comunicazione all’organo amministrativo con congruo preavviso mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicurino la prova dell’avvenuta ricezione.
Il recesso ha effetto immediato, tuttavia non libera il recedente dall’obbligo di pagare la quota associativa per l’anno in corso, salvo diverse deliberazione del Consiglio di Direttivo.
L’associato che non versi la quota associativa entro il termine stabilite dal Consiglio Direttivo e o che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente statuto può essere escluso con deliberazione motivata dell’organo amministrativo; contro detta deliberazione è sempre possibile il ricorso all’assemblea.
In ogni caso di scioglimento del rapporto associativo, l’associato non ha alcun diritto alla ripetizione di quanto versato all’Associazione.

Articolo 7

Organi dell’Associazione

Sono Organi dell’Associazione:

a) l’Assemblea degli Associati;
b) il Consiglio di Amministrazione;
c) il Presidente;
d) l’Organo di Controllo.

Nei casi previsti dalla legge, deve essere nominate anche un revisore legale dei conti.

Articolo 8

Assemblea degli Associati
A) Competenza

L’assemblea degli Associati:

  • nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, l’Organo di Controllo e il Revisore Legale dei Conti;

  • approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale ove necessario per legge:

  • delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;

  • delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto;

  • approva i regolamenti;

  • delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell’Associazione;

  • delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che respingono domande di ammissione o che procedono all’esclusione di un associato;

  • delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge o dal presente statuto.

B) Convocazione

L’Assemblea è convocata dall’organo amministrativo, presso la sede dell’Associazione o in altro luogo, almeno una volta all’anno, per l’approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche venute a scadere.
L’assemblea deve inoltre essere convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesto motivata da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto.
L’assemblea è convocata mediante avviso, contenente l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo dell’adunanza, dell’eventuale data di seconda convocazione e l’elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni associate a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell’avvenuta ricezione e che pervenga agli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima dell’assemblea.

C) Diritto di voto

Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno 90 (novanta) giorni nel libro degli associati.
Si considera quale data d’iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell’associato.
Ciascun associate esprime un solo voto.
All’associato che sia un Ente del Terzo Settore è attribuito un voto plurimo in ragione di 1 (uno) ogni 20 (venti) suoi associati con un massimo di 5 (cinque) voti.
Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da altro associato mediante speciale delega scritta, apponibile anche in calce all’avviso di convocazione.
Un associate può ricevere al massimo 3 (tre) deleghe, ovvero 5 (cinque) nel caso che l’Associazione abbia non meno di 500 (cinquecento) associati.
Il voto si esercita in modo palese.

 

D) Svolgimento

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal componente più anziano in carica del Consiglio Direttivo, in assenza anche di questo, dall’associato indicate dall’assemblea stessa; la verbalizzazione dei contenuti dell’assemblea è affidata ad un segretario nominate dal Presidente dell’Assemblea, ovvero ad un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi l’opportunità.
Il relativo verbale è scritto nel libro verbali delle assemblee.
Il Presidente dell’Assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno del partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato;
il Presidente dell’Assemblea può ammettere l’intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l’informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto.
L’assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato dall’avviso di convocazione.
Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell’avviso di convocazione, le riunioni dell’assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purchè ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

a) che sia consentito al Presidente dell’assemblea l’accertamento dell’identità degli intervenuti non personalmente presenti;
b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all’ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti l’assemblea si ritiene svolta nel luogo dove è presente il verbalizzante.
L’assemblea e validamente costituita in forma totalitaria, anche in mancanza di convocazione, qualora vi partecipino tutti gli associati, tutti i membri del Consiglio Direttivo e dell’Organo di Controllo.

E) Maggioranze

L’Assemblea in prima convocazione e validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti.
In seconda convocazione l’Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti qualunque sia il numero degli associati intervenuti.
Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello statuto, sia in prima che in seconda convocazione, occorre la presenza di almeno la maggioranza degli associati e l’assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio devono essere assunte con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità e l’approvazione del bilancio i componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Articolo 9

Consiglio Direttivo
A) Composizione

Il Consiglio direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione.
Per la peculiare natura dell’Associazione, il Consiglio Direttivo deve essere espressione della pluralità delle tradizioni religiose alle quali i soci ordinari appartengono.
Il Consiglio direttivo è così composto da membri eletti in numero pari alle tradizioni religiose ufficialmente rappresentate nell’Associazione e da ulteriori 5 (cinque) componenti nominati liberamente dall’Assemblea in modo da garantire pari rappresentanza delle tradizioni religiose nel Consiglio direttivo.
I membri del Consiglio direttivo vengono eletti dall’Assemblea fra i propri componenti come meglio specificato nel regolamento di amministrazione dove sono indicati i tempi e le modalità.
Il Consiglio Direttivo dura in carica tre esercizi, e cioè fino all’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello in corso del quale la nomina è stata effettuata.
I consiglieri sono rieleggibili.
Si applica l’articolo 2382 del Codice Civile.
Ai componenti del Consiglio Direttivo non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.
I componenti del Consiglio Direttivo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

  • onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall’esperienza professionale;

  • professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionali;

  • indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri dell’associazione.

Dalla funzione di componente del Consiglio Direttivo si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per legge.
Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, eventualmente un Vice Presidente, un Segretario Generale e un Tesoriere.
Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli; i Consiglieri così nominati restano in carica sino all’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio dell’anno nel corso del quale la sostituzione è avvenuta.

B) Funzioni

Il Consiglio Direttivo è l’organo preposto alla gestione ed amministrazione dell’Associazione ed è investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione.
Spetta al Consiglio Direttivo di:

  • nominare il Presidente e eventualmente il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere;

  • assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;

  • convocare l’Assemblea degli Associati;

  • redigere il bilancio di esercizio e se necessario il bilancio sociale;

  • predisporre ed emanare regolamenti e norme di funzionamento dell’Associazione;

  • compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all’Associazione, fra i quali acquistare o alienare berti mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l’impiego del contributo e più in generale dei mezzi finanziari dell’Associazione, contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;

  • determinare le quote associative annuali ed eventuali quote di ingresso;

  • sottoporre all’assemblea proposte e mozioni;

  • consentire la partecipazione dell’Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Impresa), ATS {Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra Imprese, o altre modalità simili o assimilate;

  • conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;

  • promuovere e organizzare gli eventi associativi;

  • compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all’assemblea o di competenza di altri organi.

Il Consiglio può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinate.

C) Funzionamento

Il Consiglio Direttivo si riunisce previa convocazione da effettuarsi mediante avviso contenente l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo dell’adunanza e l’elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell’avvenuta ricezione.
La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prime della riunione; nei casi di indifferibile urgenza puo essere convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.
Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti l’Organo di Controllo.
Il Consiglio e in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purchè i componenti l’Organo di Controllo siano state informati e non vi si oppongano.
Il Consiglio delibera sempre a maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza purchè ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

a) che sia consentita al Presidente del Consiglio l’accertaаmento dell’identità degli intervenuti non personalmente presenti;
b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all’ordine del giorno, nonchè visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il verbalizzante.
Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario, trascritto sul libra dei verbali del Consiglio.

D) Doveri dell’ufficio

I componenti il Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all’attività in modo attivo e personale.
Il consigliere che, senza giustificazione, non partecipi a tre riunioni consecutive è considerate dimissionario.
Ciascun consigliere deve astenersi dall’intraprendere attività o dall’assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scope dell’Associazione o in concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale da recare danno all’immagine dell’Ente o al buon corso dell’attività.
I componenti il Consiglio Direttivo devono astenersi dall’agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare il Consiglio astenendosi dall’esercitare il diritto di voto; si applica il disposto dell’articolo 2475-ter del codice civile.

Articolo 10

Presidente dell’Associazione

Il Presidente del Consiglio Direttivo è eletto all’interno del Consiglio.
La durata della sua carica coincide con quella del Consiglio che lo ha eletto; è rieleggibile.
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’associazione verso i terzi e in giudizio, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale nominando avvocati per rappresentare l’associazione in qualunque grado.
Il Presidente del Consiglio Direttivo, inoltre;

  • cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e ne coordina il lavoro;

  • cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative dell’Associazione;

  • svolge funzioni di impulso e di coordinamento delle attività e delle iniziative dell’associazione,

  • convoca e presiede il Consiglio Direttivo;

  • può formulare proposte di deliberazioni al Consiglio Direttivo;

  • può adottare, in caso di urgenza, ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica del consiglio di direttivo nella prima seduta utile dalla sua adozione.

Il Consiglio Direttivo può nominare fra i suoi componenti un Vice-Presidente esclusivamente con funzione vicaria del Presidente, per sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento.
In caso di temporanea impossibilita ad agire personalmente, il Presidente può delegare a terzi le proprie attribuzioni mediante procure speciale per il compimento di atti determinati.

Articolo 11

Organo di Controllo
A) Funzioni

Nei casi previsti dalla legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l’Assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede
di nomina.
L’Organo di Controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo – amministrativo e contabile dell’Associazione e sul suo concrweto ordinamento.
I componenti l’Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell’assemblea che approva il bilancio.

B) Composizione

Se collegiale, l’Organo di Controllo e composto di tre membri scelti fra persone non associate.
I componenti dell’Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del codice civile.
Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Si applicano le disposizioni dell’art. 2399 codice civile.
I componenti l’Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.
La scadenza dell’Organo di Controllo non puo coincidere con quella del Consiglio di Direttivo; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, una tantum, durata ultra o infra triennale.
La funzione di componente l’Organo di Controllo e incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.

Articolo 12

Revisione legale dei conti

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportune, l’Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una societa di revisione iscritti nell’apposito registro.
La revisione legale dei conti puo essere affidata all’Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell’apposito registro.

Articolo 13

Patrimonio dell’Associazione

Il patrimonio dell’associazione e composto dalla dotazione iniziale nonchè dagli incrementi derivanti principalmente da
contributi pubblici e privati, da lasciti testamentari, dalle rendite patrimoniali e dalle attività di raccolta fondi.
Il patrimonio dell’associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, e interamente utilizzato per lo svolgimento dell’attività dell’associazione, nel perseguimento dello scopo come sopra individuate.
È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, volontari, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi dell’Associazione,
anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.

Articolo 14

Bilancio

L’esercizio associative e annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
Nei termini utili per il relative deposito al RUNTS a sensi di legge, il Consiglio Direttivo deve sottoporre all’assemblea degli associati, per l’approvazione, un bilancio di esercizio redatto nei modi di Legge e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l’indicazione di proventi e oneri dell’Ente; detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l’andamento economico e gestionale dell’Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonchè il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall’Organo di Controllo e/o dal Revisore.
Il bilancio cosi formato, una volta approvato dall’assemblea, è depositato nei Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio Direttivo.
Ricorrendo le rispettive condizioni di legge, il Consiglio Direttivo deve:

  • pubblicare nei proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa di appartenenza, l’indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del Consiglio Direttivo, all’Organo di Controllo, ai dirigenti, nonchè agli associati;

  • predisporre, far approvare e depositare nei Registro Unico Nazionale del Terzo Settore anche il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla legge.

Il bilancio sociale dovrà inoltre essere pubblicato annualmente anche nei sito internet dell’Associazione di volontariato o nei siti internet della rete associativa di appartenenza.

Articolo 15

Devoluzione

In caso di scioglimento dell’Associazione il patrimonio residuo è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore individuati con delibera del Consiglio Direttivo previo parere del competente Ufficio del Registro del Terzo Settore e nel rispetto della disciplina contenuta nell’art. 9 del cts.

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