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Regolamento

Religions for Peace / Italia ONLUS
Regolamento interno di amministrazione


Il presente regolamento di amministrazione della associazione “Religions for Peace/
Italia”, di seguito “associazione” ha lo scopo di normare quanto definito dallo statuto
della associazione stessa, e in particolare definire le modalità di funzionamento, la
disciplina del personale, l’erogazione dei fondi e dei servizi, la gestione e l’accesso
alle strutture dell’ente.
Art. 1 Soci ordinari
Si diventa soci ordinari della associazione attraverso idonea richiesta scritta
indirizzata al Presidente. La richiesta viene presentata dal Presidente al Consiglio
direttivo, di seguito “Consiglio”, che approva a maggioranza o meno come definito
nello statuto. L’ammissione dei soci ordinari decorre dalla data della deliberazione
del Consiglio direttivo che esamina le domande degli aspiranti soci; l’esame
dell’istanza e la conseguente deliberazione deve avvenire nel corso della prima
seduta successiva alla data di richiesta. Alla deliberazione assunta in senso positivo a
maggioranza fa seguito l’iscrizione nel registro dei soci solo dopo l’avvenuto
pagamento della quota sociale, nei modi ritenuti più opportuni. L’interessato ha 90 gg
di tempo per formalizzare la sua adesione con il versamento della quota sociale,
trascorso detto termine decade la delibera di accettazione del Consiglio.
I soci ordinari hanno il dovere di osservare lo statuto, il presente regolamento, le
deliberazioni prese dall’Assemblea generale e le direttive impartite dal Consiglio.
I soci ordinari maggiorenni hanno diritto di voto nell’Assemblea generale sia
ordinaria che straordinaria e possono essere eletti alle cariche sociali; ogni associato,
in sede di Assemblea, può delegare un altro socio; ogni socio può essere portatore di
non più di una delega e non può a sua volta delegare altro socio. Sono escluse
partecipazioni temporanee alla vita dell’associazione.
I soci cessano di appartenere all’associazione:
• per dimissioni volontarie che vengono presentate al Presidente. Le dimissioni
saranno oggetto di consultazione da parte del Consiglio nella riunione
successiva alla presentazione delle stesse e delibererà a maggioranza in merito.
Le decisioni del Consiglio verranno notificate all’interessato per iscritto.
• per decesso. Il Consiglio ne prenderà atto nella riunione successiva
all’avvenuto decesso.
• per esclusione; il processo di esclusione origina da proposta scritta del
Presidente o di uno dei membri del Consiglio, per evidenti, gravi e reiterate
violazioni dello statuto e/o del presente regolamento come, solo per esempio
ma non esaustivo, comportamenti non compatibili con l’appartenenza alla
associazione, atteggiamenti antagonisti, linguaggi ostili, attacchi personali nei
confronti di quanti hanno opinioni e convinzioni diverse su questioni religiose,
politiche, sociali, ancora più gravi se espressi in pubblico ed attraverso social
media, attività di proselitismo, in contrasto sia con il valore fondamentale del
rispetto positivo della diversità religiosa e culturale che con la scelta del
dialogo e della cooperazione interreligiosa. Il socio coinvolto da detta
procedura deve essere informato e può inviare, se lo ritiene opportuno, un
proprio memorandum al Consiglio. L’espulsione sarà confermata solo se votata
dalla maggioranza del Consiglio, come previsto nello statuto. La decisione del
Consiglio verrà notificata con lettera scritta da parte del Presidente.
Contro il diniego all’iscrizione tra i soci o l’espulsione di un socio è ammesso ricorso
all’Assemblea dei soci che decide sull’argomento nella prima riunione convocata
dopo il ricorso, purché l’interessato lo richieda per iscritto almeno 30 gg. solari prima
della data di convocazione dell’Assemblea stessa.
La partecipazione alla associazione come socio ordinario è tale solo se si è in regola
con il versamento della quota associativa annuale. Come stabilito nello statuto la
quota associativa è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di
decesso o di perdita della qualità di aderente e non è soggetta a rivalutazione. La
quota associativa deve essere versata, nella maniera più idonea all’interessato e
secondo le modalità definite dal tesoriere e approvate dal presidente, entro 90 gg
dall’inizio dell’anno. Dopo tale periodo l’interessato perde ogni diritto di socio
ordinario fino a quando non provvederà al versamento della quota associativa. In
questo caso l’accettazione del socio verrà ratificata dal Consiglio stesso nella seduta
immediatamente successiva all’avvenuto pagamento.
Ogni socio ha il diritto di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento
della quota associativa) e di votare direttamente o per delega. I soci che partecipano
all’Assemblea non possono avere più di una delega. Per essere accettate le deleghe
devono essere consegnate al presidente e corredate da copia del documento del
delegante prima che l’Assemblea abbia inizio.
I soci hanno il diritto di conoscere i programmi con i quali l’associazione intende
attuare gli scopi sociali e di partecipare alle attività promosse dall’associazione. I
programmi verranno esplicitati durante l’Assemblea soci che ne approverà i contenuti
a maggioranza. Eventuali modifiche minoritarie ai programmi approvati
dall’Assemblea stessa, che si dovessero rendere necessarie nel corso della loro
attuazione, verranno comunicate nel sito della associazione. Modifiche significative
che impegnano l’associazione e i soci in modo diverso da quanto approvato
richiederanno la approvazione della Assemblea come previsto da statuto. Le attività
che verranno promosse dalla associazione verranno pubblicate sul sito stesso o
comunicate con mezzi idonei.
Art. 2 Soci onorari, simpatizzanti e volontari
Sono soci onorari coloro che per titoli particolari il Consiglio o l’Assemblea
designerà come tali, dietro proposta scritta e motivata da parte di uno dei soci
ordinari della associazione. La candidatura verrà presa in esame dal Consiglio nella
seduta successiva alla formulazione della proposta e dovrà essere approvata dalla
maggioranza dei membri del Consiglio o dell’Assemblea soci. Il presidente
formalizza la decisione per iscritto, solo se positiva, al diretto interessato.
Sono considerati simpatizzanti e volontari tutti coloro che in qualsiasi modo aiutano
l’associazione. Nessuna procedura formale di riconoscimento è prevista per questa
tipologia di sostenitori.
Art. 3 Comitato di coordinamento Nazionale
Per meglio gestire il territorio, è previsto che vengano creati gruppi locali (cittadini o
provinciali o regionali) costituiti da soci di almeno tre tradizioni religiose; se vi sono
più di tre tradizioni religiose, si cercherà di coinvolgerle tutte. Ogni gruppo locale
propone per iscritto al Consiglio un loro rappresentante che farà così parte del
Comitato di Coordinamento Nazionale. I rappresentanti coordinano i gruppi locali e
partecipano alla vita associativa attraverso incontri specificamente organizzati dal
Presidente e dal Consiglio.
Il comitato di coordinamento non ha alcun ruolo amministrativo.
I gruppi locali sono liberi di darsi una propria struttura organizzativa ed
amministrativa, prendono iniziative autonomamente, ovviamente coerenti con lo
spirito e le motivazioni dell’associazione. Sono titolati a rappresentare localmente
RfP e ad utilizzarne il logo.
Art. 4 Verbali delle sedute di Assemblea
Il Presidente, coadiuvato dal segretario eletto direttamente dall’Assemblea all’inizio
dei lavori dell’Assemblea stessa; gestisce sia l’Assemblea ordinaria che straordinaria,
convocate secondo le modalità previste nello statuto, e ne redige il verbale della
seduta. Il verbale viene redatto dal Presidente e dal segretario e inviato via mail o
posta ai soci che hanno partecipato alla seduta dell’Assemblea stessa. Passati 15 gg
dall’invio, il Presidente e il segretario integrano le indicazioni ed i suggerimenti
ricevuti dai soci e procedono alla firma ed alla trascrizione del verbale nei libri
dell’associazione così come previsto dallo statuto.
Art. 5 Elezione dei membri del Consiglio direttivo
I membri del Consiglio direttivo sono eletti dalla Assemblea soci in funzione della
tradizione religiosa di appartenenza così come stabilito nello statuto. Si considerano
tradizioni religiose tutte le confessioni religiose che hanno stipulato una intesa con lo
stato italiano, quelle forme associative riconosciute dal ministero dell’interno come
culto ammesso o quelle organizzazioni in qualche modo riconosciute dal governo
italiano come confessioni religiose; eventuali eccezioni verranno sottoposte dal
presidente al consiglio direttivo che delibererà a maggioranza assoluta. Un elenco
aggiornato dei soci in regola con il versamento della quota societaria sarà tenuto dal
Presidente o da chi lui designerà per questo. I soci avranno accesso a una lista dei
soci eleggibili divisi per tradizione religiosa. I soci sono chiamati a votare almeno un
nome per ogni tradizione religiosa più altri 5 nomi indipendentemente dalla
tradizione di appartenenza. La votazione avverrà per iscritto e in silenzio dando
tempo ai soci per espletare il proprio mandato. I soci che non possono partecipare alla
Assemblea possono far pervenire i propri voti per posta direttamente al Presidente.
L’Assemblea nominerà un comitato di scrutinio che raccoglierà i voti per appello,
aggiungendo quelli giunti per posta, e provvederà allo spoglio degli stessi. Il risultato
verrà consegnato al Presidente che lo comunicherà alla Assemblea stessa nei modi
che riterrà opportuno.
In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica di uno dei componenti il Consiglio
direttivo, si provvede alla relativa sostituzione facendo ricorso al primo dei candidati
alla carica di Consigliere risultato non eletto e facente parte della tradizione religiosa
interessata dalla cessazione della carica; ove non fosse possibile far ricorso ai
candidati non eletti si provvederà alla sostituzione con una nuova elezione che verrà
proposta dal Presidente ai soci via mail o posta. Trascorsi 15 gg. Il Presidente
comunicherà al Consiglio l’esito della votazione da parte dell’Assemblea dei soci.
Art. 6 Riunioni del Consiglio direttivo.
Il Consiglio viene convocato dal Presidente per l’approvazione del rendiconto
economico annuale; si raduna inoltre ogni qualvolta lo richieda il bisogno o l’urgenza
sia per iniziativa del Presidente sia per richiesta scritta e motivata di almeno 1/3 (un
terzo) dei consiglieri; la richiesta dei consiglieri deve essere indirizzata al Presidente
dell’associazione che provvede alla convocazione del Consiglio direttivo entro 30 gg
dalla ricevuta della richiesta, con un preavviso di almeno 15 gg solari.
Art. 7 Nomina del Collegio dei sindaci
Come previsto dallo statuto, L’Assemblea ha facoltà di eleggere, ove necessario, un
Collegio dei sindaci composto da tre soci eletti dall’Assemblea al di fuori dei
componenti del Consiglio direttivo.
Durante l’assemblea soci, dopo l’elezione dei membri del Consiglio direttivo, Il
Presidente fa ufficiale richiesta alla Assemblea se intende nominare il collegio dei
sindaci. Qualora l’Assemblea dovesse decidere positivamente, il Presidente coordina
l’elezione dei tre membri che devono essere soci e non far parte del Consiglio. I tre
membri eletti a maggioranza sono liberi di organizzare la loro attività, così come
descritta nello statuto, in totale autonomia e con il supporto del tesoriere, del
Presidente e del Consiglio direttivo.
Art. 8 Erogazione dei fondi e dei servizi
Il Presidente e il Consiglio, supportati dai presidenti onorari e dal comitato di
coordinamento nazionale, elaborano un piano di sviluppo che l’associazione intende
realizzare nei tre anni di mandato per la realizzazione delle finalità della associazione
stessa. Tale piano, corredato di previsioni di spesa di massima e di risorse necessarie,
viene sottoposto alla approvazione della Assemblea soci. Una volta approvato a
maggioranza, il piano viene declinato in progetti esecutivi di dettaglio. Ogni progetto
quindi verrà sottoposto per iscritto al Presidente e al Consiglio per la approvazione a
maggioranza e per la allocazione dei fondi e delle risorse necessarie.

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